Il T.A.R. di Trento – con pronunciamento n.168 del 2019 – si è espresso in merito al fatto che la mancanza di documentazione richiesta, in modo vincolante, per la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) non è sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
Il soccorso istruttorio
L’istituto del soccorso istruttorio, nato per eliminare formalismi che spesso portano ad inique esclusioni dei concorrenti dalle procedure di gara pubbliche, permette di correggere i vizi non sostanziali dell’offerta, nei limiti stabiliti dall’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.
Per partecipare a gare d’appalto gli operatori economici devono possedere sia dei requisiti di carattere generale, che riguardano l’affidabilità morale e professionale, sia dei requisiti “speciali”, che, invece, riguardano le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie dei concorrenti.
Oltre alla domanda di partecipazione (con la quale i candidati dichiarano il possesso di determinati requisiti, allegando, se necessario, la documentazione a comprova), i concorrenti debbono presentare la propria offerta tecnica ed economica secondo le indicazioni definite dalla documentazione di gara (disciplinare e capitolato).
La presentazione di una offerta incompleta comporta il rischio molto concreto per un operatore economico di essere escluso dalla gara.
Cosa prevede il Codice dei Contratti
L’attuale Codice dei Contatti Pubblici limita il ricorso al soccorso istruttorio relativamente a carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, purché non riguardanti l’offerta tecnica ed economica del concorrente.
Il completamento o l’integrazione di elementi dell’offerta tecnica e/o economica è ritenuto contrario ai principi di fondo degli appalti pubblici (par condicio tra concorrenti e di libera concorrenza).
Considerando che art. 34 comma 3, del Codice dei Contratti stabilisce l’obbligo di adozione dei CAM – almeno per le specifiche tecniche (da inserire nel capitolato di gara) e per le clausole contrattuali – è fondamentale che un operatore economico sia in grado di garantire la raccolta completa e corretta della documentazione di conformità richiesta dai criteri ambientali , in quanto questi ultimi fanno parte integrante dell’offerta tecnica e quindi eventuali carenze di tali elementi non possono essere oggetto in alcun modo del soccorso istruttorio (sentenza n. 168 del 2019 del TRGA di Trento).
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