CAM obbligatori nel “Decreto Semplificazioni” ora Legge

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Il 15 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito, con modifiche, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, introducendo alcune importanti novità in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; ribadito l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Le principali novità per gli appalti pubblici

Le disposizioni contenute nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 introducono fino al 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 luglio 2021 come inizialmente previsto dal Decreto Semplificazioni) diverse novità, negli appalti pubblici, tra cui le più imponenti riguardano la gestione del sotto soglia e degli affidamenti diretti.

Per affidamenti di lavori

  • affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro;
  • procedura negoziata, senza il ricorso al bando:
    • previa consultazione di almeno 5 operatori economici per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro;
    • previa consultazione di almeno 10 operatori economici per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
    • previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importi pari o superiori a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350.000 euro).

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione

  • affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro
  • procedura negoziata, senza il ricorso al bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria (214.000 euro).

Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può aggiudicare, sulla base

  • del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • del prezzo più basso.

Permane l’obbligo di applicazione dei CAM e si estende l’obbligo della clausola sociale.

All’interno del testo di legge si stabilisce comunque il rispetto dei contenuti dell’art. 34 del Codice dei Contratti che prevede l’obbligo di adozione dei Criteri Ambientali Minimi per almeno le specifiche tecniche di base le clausole contrattuali a prescindere dall’importo mosso dalla procedura di gara e dal criterio di aggiudicazione. Quindi la verifica della congruità ai CAM deve avvenire in modo imprescindibile anche per la procedura negoziata e per l’affidamento diretto.

Obbligo di inserire la clausola sociale anche sotto soglia

Si segnala infine un’altra importante novità: l’obbligo dell’inserimento anche sotto soglia della clausola sociale.  Si prevede infatti che anche sotto soglia comunitaria debbano essere garantiti gli obblighi previsti dall’art. 50 del Codice, che prevede l’inserimento nei documenti di gara, per lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Consulta la Legge 11 settembre 2020, n. 120 in Gazzetta Ufficiale

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