Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto “Decreto Rilancio“) – entrato subito in vigore – contiene una serie di misure in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza COVID-19: tra questi interventi vi è l’incremento dell’efficienza energetica in edilizia nel pieno rispetto dei principi degli Acquisti Verdi.
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-05-2020, prevede detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici solo se conformi ai CAM edilizia.
Gli ecobonus previsti
All’articolo 119 il Decreto prevede detrazioni fiscali del 110% per i seguenti interventi realizzati a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Massimale di spesa: 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30.000 euro.
Per tutti gli interventi ammissibili, il requisito indispensabile è che l’edificio faccia un “salto di due classi energetiche” testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato.
Ecobonus e CAM edilizia: i materiali isolanti
Relativamente agli interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio, la condizione obbligatoria per l’ottenimento degli ecobonus è il rispetto da parte dei materiali isolanti utilizzati dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia approvati con DM 11 ottobre 2017.
Relativamente ai materiali isolanti, al paragrafo 2.4.2.9 i CAM edilizia prevedono che:
- non debbano essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non debbano essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non debbano essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
Inoltre, le diverse tipologie di materiali isolanti utilizzati devono essere costituite da una quantità minima di materiale riciclato e/o recuperato (ad esempio per i prodotti in lana di vetro tale quota è del 60% sul peso del prodotto finito).
Sempre secondo i CAM edilizia, la percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti evidenze di conformità:
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma ISO 14025,
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una asseverazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, conforme alla norma ISO 14021.
In concomitanza con questa importante novità Punto 3 ha realizzato una videolezione con slide sui CAM edilizia
A questo link trovi sia il video che le slide scaricabili.
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