Nell’attesa che presto si possa tornare a organizzare corsi di formazione e convegni in presenza, Punto 3 propone un ciclo di brevi videolezioni dedicate agli Acquisti Verdi, tutte disponibili sul canale YouTube di Punto 3. Ecco la prima sul ruolo delle certificazioni ambientali.
Le certificazioni ambientali per gli Acquisti Verdi: uno strumento di GPP
Guarda la videolezione di Paolo Fabbri, esperto di Green Public Procurement (GPP)
Gli Acquisti Verdi di beni, servizi e lavori da parte della Pubblica Amministrazione assumono una centralità sempre maggiore nelle politiche europee e nazionali. In particolar modo, in Italia, il Codice dei Contratti (Dlgs. 50/2016) impone l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici.
Il video analizza brevemente il quadro strategico e normativo del Green Public Procurement in ambito europeo e nazionale e si sofferma soprattutto sul ruolo che le certificazioni ambientali svolgono in questo contesto.
Le certificazioni ambientali nel Codice dei Contratti
Ai sensi dell’articolo 69 del Codice dei Contratti, le certificazioni ambientali, possono svolgere un un’importante funzione di semplificazione: la certificazione è la prova del rispetto dei criteri stabiliti dai CAM senza bisogno di ulteriori verifiche. Di conseguenza le aziende certificate sono sollevate dall’onere di provare con dettagliata documentazione (spesso difficile da reperire) il rispetto dei requisiti stabiliti dai CAM.
Il Codice infatti consente alle amministrazioni aggiudicatrici di imporre un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo richieste.
Le certificazioni che possono essere richiamate come strumento esclusivo di conformità ai CAM da parte delle stazioni appaltanti: sono essenzialmente quelle conformi allo standard ISO 14024 (Marchi Ecologici di tipo I) in quanto sono coerenti ai requisiti fissati dal Codice.
Le peculiarità dei marchi ecologici di tipo I
Queste certificazioni – come ad esempio il marchio ecologico dell’Unione Europea, Ecolabel UE – si basano su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita e sono sottoposte alla verifica da parte di un ente indipendente e accreditato. I criteri richiesti da tali certificazioni riguardano anche aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori, i principali aspetti sociali ed etici e il rispetto di requisiti prestazionali. Inoltre, tali criteri sono il risultato di un processo concertato, condiviso e aperto a tutte le parti interessate, che siano diretta rappresentazione delle aziende del settore e dei principali stakeholder, anche istituzionali (associazioni imprenditoriali, parti sociali, aziende ecc.). Le certificazioni devono anche essere accessibili a tutti gli interessati, che siano in possesso dei requisiti, senza preclusioni o particolari “selezioni all’ingresso”.
Infine, estremamente importante è il requisito dell’indipendenza: significa che l’Ente di certificazione che svolge la verifica, al fine di poter garantire e mantenere la massima obiettività e imparzialità di giudizio, deve essere diverso dal soggetto che definisce le norme di certificazione.
Un altro importante utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle certificazioni ambientali di Tipo I e in particolare dell’Ecolabel UE è la possibilità di assegnare di punti tecnici all’offerta di prodotti o servizi certificati.
Le certificazioni ambientali sono uno strumento imprescindibile per gli Acquisti Verdi in quanto un acquirente pubblico ha necessità di informazioni sulle prestazioni ambientali dei propri approvvigionamenti, sugli strumenti utilizzati per la comunicazione di tali prestazioni e per la gestione ambientale delle imprese fornitrici e delle loro catene di fornitura.
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