Con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti si è modificato il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, con ricadute potenzialmente molto positive per quelle aziende che hanno deciso di caratterizzarsi sul mercato per l’ecologicità della propria offerta.
Ne parla Paolo Fabbri, tra i maggiori esperti italiani di GPP e Presidente di Punto 3, sulla rivista The Procurement.
Perchè il nuovo Codice Appalti riconosce nel Green Public Procurement uno strumento cardine della Green Economy in Italia
Si può affermare con sicurezza che la nuova norma riconosce il Green Public Procurement (GPP) come uno degli strumenti cardine della green economy . In particolare, l’art. 34 del codice stabilisce l’obbligo di applicare in maniera integrale le “specifiche tecniche di base” e le “condizioni di esecuzione contrattuali” dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) riguardanti quegli approvvigionamenti legati strettamente ai consumi di energia e quindi alle emissioni di gas climalteranti (in particolare la CO2). Sono esplicitamente elencati i CAM relativi a edilizia, attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, servizi energetici per gli edifici e gli apparati per la pubblica illuminazione . L’obbligo scende ad almeno il 50% del valore economico di ogni singolo appalto per tutti gli altri CAM.
Relativamente ai CAM sui servizi di ristorazione collettiva l’articolo non è molto chiaro, tanto che si prevede la possibilità – solo per questo tipo di approvigionamento – di ridurre la soglia minima del 50%.
In linea generale comunque il limite minimo di applicazione dei CAM del 50% del valore dell’appalto non è di facile attuazione soprattutto nelle gare relative a servizi o lavori.
Per tale ragione il decreto del Ministero dell’Ambiente (DM 24 maggio 2016, n.131 ) oltre a stabilire un progressivo aumento della percentuale di applicazione dei CAM nei prossimi anni, invita a raggiungere fin da ora la percentuale del 100% nei servizi di pulizia, di gestione del verde pubblico e di gestione dei rifiuti urbani. L’art. 93 attribusice il diritto agli operatori economici certificati (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, UNI CEI EN ISO 5000 UNI CEI 11352), registrati EMAS o che offrano prodotti Ecolabel UE di ridurre in modo considerevole la fideiussione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle gare d’appalto, contribuendo a mitigare il fabbisogno finanziario delle imprese.
L’art. 95 si riferisce all’offerta economicamente più vantaggiosa riconosciuta come criterio principale di valutazione delle offerte. L’articolo infatti limita ed elenca i casi in cui una stazione appaltante può ricorrere a una valutazione puramente economica delle offerte (prezzo più basso) e stabilisce chiaramente, al contempo, che non dovranno essere valutati al prezzo più basso i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè i servizi ad alta intensità di manodopera (come il servizio di pulizia, la ristorazione collettiva, la gestione dei rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, ecc.).
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