- Utilizzo di prodotti chimici ecologici
- Utilizzo di attrezzature ecologiche
- Utilizzo di prodotti economali ecologici
La modifica si è resa necessaria a seguito delle richieste sempre più specifiche delle nuove gare e per fornire ulteriori informazioni di dettaglio in merito alla fornitura ecologica del cantiere.
Inoltre, in accordo a quanto sancito dal par. 4.4.2 del DM 18 Ottobre 2016, i prodotti disinfettanti non vengono più considerati per la stima di ecologicità dei cantieri in ambito sanitario. Infatti, questi prodotti devono essere autorizzati:
- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n.392/1998
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n.528/2012.
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