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È in vigore il nuovo “PAN GPP”, ovvero la terza edizione del “Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” che, dati i suoi considerevoli impatti, è stato il frutto della collaborazione di tre Ministeri: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo articolo riassumiamo le principali novità.

PAN GPP: cosa c’è di nuovo?

Il Piano d’Azione è stato aggiornato alla luce delle più recenti indicazioni europee in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di economia circolare e di tutela degli aspetti etici e sociali lungo le filiere produttive. Inoltre, il piano finalmente aggiorna, alla luce delle importanti novità relative agli appalti pubblici, la definizione di “appalto verde”: quell’approvvigionamento pubblico che applica almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM (e quindi conforme agli obblighi sanciti all’art. 57 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici).

Il PAN GPP infine ribadisce l’importanza di dare avvio al monitoraggio nazionale del grado di applicazione dei CAM negli approvvigionamenti pubblici di forniture, servizi e lavori. A tal proposito richiama il Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente e ANAC, che scadrà il 29 ottobre 2024, per l’implementazione di tale sistema di monitoraggio, per il quale Punto 3 aveva realizzato una sperimentazione insieme all’associazione Comuni Virtuosi.

Il PAN GPP (DM n. 259 del 3 agosto 2023) definisce la politica nazionale in materia di Green Public Procurement (GPP) cioè della sostenibilità ambientale dei consumi della PA e in particolare obiettivi ed effetti ambientali, sociali ed economici, il ruolo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), il ruolo e la struttura del Comitato di Gestione, le azioni di comunicazione e di formazione.

 

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Nuove indicazioni per le verifiche di conformità ai CAM

Per facilitare le verifiche di conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nonché per fornire l’opportunità di rendere pubbliche e affidabili le informazioni relative alla conformità, potrà essere promossa l’istituzione di uno strumento di verifica (una certificazione di parte terza), conforme a quanto previsto dall’allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici.  

La certificazione di conformità ai CAM sarà riferita ad alcune tipologie di approvvigionamenti:

• non rientranti nell’ambito di applicazione dell’Ecolabel UE;
• per i quali le prestazioni ambientali del marchio Ecolabel UE sono troppo selettive;

• che non possono accedere al marchio Made green in Italy.

 

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