Direttiva CSRD (Reporting di Sostenibilità): approvato in Italia dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto

Direttiva CSRD (Reporting di Sostenibilità): approvato in Italia dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto
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Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) (Direttiva 2022/2464/UE) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

Il testo del decreto, accompagnato da una relazione illustrativa, sarà ora sottoposto a parere parlamentare. L’approvazione segue un periodo di consultazione pubblica al quale hanno dato il proprio contributo le principali associazioni di categoria del mondo impresa: Confindustria, Assonime, Abi, Ania, Assirevi e Cndcec.

Tra i punti più importanti che è utile approfondire nella relazione illustrativa, vi sono:

  1. in merito all’asseverazione, la creazione della nuova figura del “revisore di sostenibilità” , ovvero della figura che svolge l’attività di assurance (articoli 8 e 9);
  2. in merito alla responsabilità, che sia in capo all’amministrazione dell’impresa obbligata la garanzia che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità al decreto; inoltre, che l’organo di controllo vigili sull’osservanza delle disposizioni contenute nello stesso, riferendone all’assemblea nella relazione annuale (articolo 10).

Il Decreto Legislativo di attuazione della CSRD in Italia: in sintesi

  • L’articolo 1 contiene le definizioni necessarie a individuare l’ambito di applicazione delle successive disposizioni, nonché le modalità e i contenuti che costituiscono oggetto
    degli obblighi stessi.
  • L’articolo 2 contiene l’ambito di applicazione
  • L’articolo 3 indica i soggetti tenuti alla redazione della rendicontazione individuale di sostenibilità (ossia le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate, come definite dal decreto) e il suo contenuto minimo necessario alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione) e la collocazione della stessa (apposita sezione della relazione sulla gestione come tale contrassegnata)
  • L’articolo 4 indica i soggetti tenuti alla rendicontazione consolidata di sostenibilità (imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni) e i contenuti minimi
  • L’articolo 5 disciplina il regime applicabile alle società madri extra-europee che abbiano generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro e che abbiano società figlie o succursali stabilite nel territorio dell’Unione
  • L’articolo 6 chiarisce il regime di pubblicità per la rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, e prescrive che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, tale rendicontazione di sostenibilità (inclusa nella relazione sulla gestione), nonché la relazione di attestazione della conformità, sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile – seguendo, pertanto, il regime applicabile alla documentazione finanziaria e sul sito internet della società
  • L’articolo 7 descrive le ipotesi e le condizioni al ricorrere delle quali le società possano essere esonerate dall’obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata
  • L’articolo 8 stabilisce che il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010 che abbia ricevuto l’incarico di attestazione da parte del soggetto obbligato alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, rediga le proprie conclusioni sulla conformità di tale rendicontazione a quanto richiesto dalle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché sulla conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852
  • L’articolo 9 apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le quali sono volte sia a recepire nell’ordinamento 14 nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2022/2464/UE alla direttiva 2006/43/CE (c.d. direttiva Audit) in materia di disciplina dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sia a superare la procedura di infrazione n. 2218/2022 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in materia di revisione contabile, chiarendo, in via definitiva, quale sia l’autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività
  • L’articolo 10 prevede in capo agli amministratori del soggetto obbligato la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità al decreto in esame. Stabilisce altresì, che l’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del presente decreto, riferendone all’assemblea nella relazione annuale
  • L’articolo 11 (Coordinamento tra le Autorità) disciplina le forme di coordinamento tra la Consob e le altre Autorità
  • Gli articoli 12, 13, 14 e 15 recano talune norme di coordinamento volte a incidere sulla normativa di settore di taluni soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2022/2464/UE.

Cosa prevede la Direttiva CSRD

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede:

  • estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI quotate (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
  • sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).

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