Il prossimo 30 novembre 2025 l’EFRAG presenterà alla Commissione europea la versione revisionata degli ESRS (European Sustainability Reporting Standard), a seguito della proposta di modifica presentata lo scorso 31 luglio 2025 (Exposure Drafts), e sentito il parere delle parti interessate attraverso una consultazione pubblica durata 60 giorni.
La versione revisionata degli standard, che verrà trasmessa alla CE insieme ad una nuova analisi costi-benefici, è parte di un insieme di iniziative che hanno l’obiettivo di alleggerire gli oneri di reporting per le imprese (l’ultima, in ordine di tempo, è l’atto delegato “Quick-fix“, approvato dalla CE lo scorso 11 luglio 2025).
Alla luce delle modifiche intercorse, quali sono le norme e gli standard di reporting che le imprese italiane devono applicare?
L'evoluzione del contesto normativo
Pacchetto "Omnibus"
Il processo di revisione della CSRD, la direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese, è iniziato ufficialmente il 26 febbraio 2025, quando la Commissione Europea ha presentato il “pacchetto Omnibus I“, un insieme di proposte finalizzate a semplificare gli adempimenti normativi per le imprese dell’Unione.
Direttiva "Stop the clock"
Il 14 aprile dello stesso anno è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2025/794, denominata “stop-the-clock“, volta a posticipare di due anni l’applicazione dei requisiti della CSRD per due gruppi di aziende:
- Le grandi imprese e le imprese madri di un grande gruppo, che non erano ancora entrate nell’obbligatorietà della rendicontazione (le società della seconda ondata).
- Le piccole e medie imprese (PMI) che sono enti di interesse pubblico (società della terza ondata).
La Direttiva “stop-the-clock” non ha riguardato le società della “prima ondata”, ovvero gli enti di interesse pubblico e le grandi imprese quotate con più di 500 dipendenti medi nell’esercizio. Tali aziende, già soggette alla Non-Financial Reporting Directive (NFRD), hanno dovuto presentare la prima rendicontazione conforme agli standard ESRS nell’anno 2025, con riferimento all’esercizio finanziario 2024.
Atto delegato "Quick fix"
Per mitigare gli oneri gravanti sulle imprese della “prima ondata“, l’11 luglio 2025 la Commissione Europea ha deliberato l’atto delegato “quick-fix“. Questo provvedimento ha introdotto emendamenti alla CSRD volti a ridurre gli obblighi di conformità normativa, garantire maggiore chiarezza e introdurre disposizioni transitorie supplementari.
Exposure draft ESRS
Il 31 luglio 2025, a seguito dell’approvazione dell’atto delegato “quick-fix“, l’EFRAG ha presentato gli Exposure Drafts per la revisione degli European Sustainability Reporting Standard (ESRS), lanciando una consultazione pubblica di 60 giorni, dedicata alla raccolta di feedback da parte di operatori del settore e portatori di interesse.
Quando devo rendicontare e con quali standard?
Piccole e medie imprese
Dimensione: fino a 250 dipendenti, 50 mln € ricavi, 25 mln € attivo
Standard: VSME, Modulo Completo (“cap” per richieste di clienti, banche, etc)
Rendicontazione volontaria
Microimprese
Dimensione: fino a 10 dipendenti, 700 mila € ricavi, 350 mila € attivo
Standard: VSME, Modulo Base (livello di ingresso per tutte le PMI)
Rendicontazione volontaria
Grandi imprese non quotate (comprese Capogruppo)
Dimensione: oltre 500 dipendenti, +50 mln € ricavi, +25 mln € attivo
Standard: ESRS, con le modifiche proposte dagli Exposure Drafts
Rendicontazione obbligatoria dall’esercizio 2027
Grandi imprese quotate ed Enti di interesse pubblico (comprese Capogruppo)
Dimensione: oltre 500 dipendenti, +50 mln € ricavi, +25 mln € attivo
Standard: ESRS, con le introduzioni graduali previste dal Quick-fix fino al 2027
Rendicontazione obbligatoria dall’esercizio 2024
PMI quotate di interesse pubblico
Dimensione: fino a 250 dipendenti
Standard: ESRS
Rendicontazione obbligatoria dall’esercizio 2028
Focus: quali modifiche ha introdotto il "Quick-fix"?
Le disposizioni del quick-fix sono finalizzate a ridurre gli obblighi di conformità normativa delle imprese della “prima ondata”, ovvero Enti di interesse pubblico e grandi imprese quotate già soggette agli obblighi di rendicontazione imposti dalla direttiva NFRD.
Alcune modifiche agli obblighi di informativa riguardano tutte le aziende della “prima ondata”. Nello specifico l’atto delegato estende la facoltà di omettere gli effetti finanziari attesi: tale esenzione, inizialmente prevista unicamente per la rendicontazione dell’esercizio fiscale 2024, è ora applicabile anche ai due esercizi successivi (2025 e 2026).
Altre misure introdotte sono invece diversificate in base alla dimensione aziendale, in particolare se il numero medio di dipendenti durante l’anno è stato superiore o inferiore a 750 persone.
Nello specifico, per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, le imprese con più di 750 dipendenti potranno usufruire di disposizioni transitorie, prima riservate alle imprese con un massimo di 750 dipendenti. Nello specifico, potranno omettere tutte le informazioni richieste da quattro standard ESRS tematici:
- Biodiversità ed ecosistemi (E4)
- Lavoratori della catena del valore (S2)
- Comunità interessate (S3)
- Consumatori e utenti finali (S4)
Inoltre, è stata prorogata fino al 2026 la possibilità di omettere alcune informazioni richieste dallo standard Forza lavoro propria (S1), tra cui:
- Dati sulle caratteristiche dei non-dipendenti facenti parte della forza lavoro propria
- Informazioni sulla contrattazione collettiva e sul dialogo sociale nei paesi extra-SEE
- Dati relativi a protezione sociale, disabilità, formazione, casi di malattia e infortuni
- Informazioni su salute e sicurezza relative ai non-dipendenti
- Misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata
Per le aziende della prima ondata con un numero di dipendenti pari o inferiore a 750, le disposizioni di phasing-in relative agli standard E4, S1, S2, S3 e S4 sono state prorogate fino al 2026.
È stata inoltre confermata la facoltà di omettere la totalità delle informazioni richieste relative alla Forza lavoro propria (S1) ed è stata estesa al 2026 l’opzione di non rendicontare le emissioni di gas serra di Scope 3 e le emissioni totali di GHG.
Le imprese che si avvarranno delle esenzioni temporanee per un intero standard tematico, dovranno comunque fornire delle informazioni riepilogative sull’argomento, qualora questo sia valutato come rilevante.
Focus: come cambiano gli ESRS con gli Exposure Draft del 31 luglio 2025?
La Commissione ha dato il via a una revisione generale degli ESRS. L’EFRAG, l’organismo delegato a tale processo, ha pubblicato il 31 luglio gli Exposure Drafts: le bozze preliminari degli standard aggiornati.
Tali documenti sono il frutto di un esteso lavoro che ha tenuto conto delle istanze presentate dalla Commissione Europea e delle osservazioni ricevute da altri stakeholder. Il fine è stato duplice: ridurre l’onere amministrativo e, contestualmente, garantire qualità e trasparenza.
Il focus della revisione è stato l’eliminazione dei requisiti di informativa meno rilevanti, costituiti prevalentemente da dettagli descrittivi su politiche, azioni e obiettivi. Questa scelta ha permesso di adottare un approccio più basato sui principi e meno su rigide prescrizioni.
La revisione ha determinato una diminuzione del 57% delle informazioni da rendicontare obbligatoriamente ed è stata guidata da sei leve di semplificazione:
- Semplificazione del processo di analisi di doppia rilevanza
- Miglioramento della leggibilità e concisione delle Dichiarazioni di Sostenibilità, offrendo maggiore flessibilità nella presentazione delle informazioni
- Chiarimento del legame tra i Requisiti Generali di Informativa (gli ex Requisiti Minimi) e gli standard tematici.
- Aumento della comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli Standard ESRS, ottenuto eliminando le informative a carattere volontario e rendendo più semplice il linguaggio.
- Inclusione di agevolazioni orizzontali per la riduzione dell’onere, attraverso l’inclusione di nuove forme di flessibilità e facilitazioni.
- Miglioramento dell’interoperabilità con gli standard di rendicontazione globale, in particolare con gli Standard ISSB (IFRS S1 e S2).
Le disposizioni relative ai datapoint volontari sono state ricollocate in un documento distinto, la Non-Mandatory Illustrative Guidance (NMIG). Sarà la Commissione Europea a stabilirne lo status legale, tenendo conto del suggerimento dell’EFRAG di non includerli nell’atto delegato
Prossimi passi
Relativamente agli standard europei l’EFRAG, a seguito della chiusura della consultazione pubblica, ha a disposizione 60 giorni per la stesura del documento definitivo. Questo lavoro sarà guidato dalla Direzione Strategica e includerà un’analisi dettagliata dei feedback pervenuti.
Dopo aver ottenuto l’approvazione del Comitato Tecnico il documento – corredato dall’analisi costi-benefici – verrà trasmesso alla Commissione Europea per le sue valutazioni entro il 30 novembre.
Relativamente all’aggiornamento della normativa relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, la Commissione Europea sta valutando una proposta di Direttiva che modifica la CSRD, pubblicata lo scorso 26 febbraio 2025. La proposta di Direttiva include, tra le altre cose, la restrizione del campo di applicazione della CSRD alle sole società di grandi dimensioni con più di 1.000 dipendenti. L’iter di valutazione della proposta di Direttiva è attualmente in fase negoziale.
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