Il 5 luglio 2024 è entrata ufficialmente in vigore la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), la direttiva dell’Unione Europea che stabilisce obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali generati dalle società nell’ambito delle proprie attività e nella propria catena del valore.
Entro il 26 luglio 2026 gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) che sancisce diritti e divieti stabiliti negli accordi internazionali sui diritti umani e in materia ambientale.
A quali società si applica?
La direttiva si applica alle società degli Stati membri che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- Avere in media più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio;
- Essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio;
- Aver registrato più di 80 milioni di fatturato netto nell’ultimo esercizio e aver stipulato accordi di franchising o di licenza con terze parti indipendenti in cambio di diritti di licenza superiori a 22,5 milioni di euro.
Gli stessi obblighi ricadranno anche sulle società di Paesi terzi che soddisfano una delle tre condizioni appena elencate, ad eccezione del requisito sul numero dei dipendenti che non viene considerato per le aziende extra UE.
Sono invece esentate dalla pubblicazione di una dichiarazione annuale sulle materie disciplinate dalla presente direttiva, le società soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità in conformità alla direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese), modificata lo scorso 5 gennaio 2023 con l’entrata in vigore della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Con quali tempistiche?
Gli Stati membri dovranno recepire gli obblighi della direttiva entro il 26 luglio 2026 e applicare le seguenti disposizioni temporali per le aziende coinvolte:
- Dal 26 luglio 2027 le aziende con più di 5.000 dipendenti e almeno 1.500 milioni di euro di ricavi netti;
- Dal 26 luglio 2028 le aziende con più di 3.000 dipendenti e un fatturato netto di almeno 900 milioni di euro;
- Dal 26 luglio 2029 tutte le altre società che soddisfino i 3 requisiti elencati precedentemente, ovvero: avere più di 1.000 dipendenti e almeno 450 milioni di euro di ricavi netti, essere la capogruppo di un gruppo con queste caratteristiche, oppure aver registrato più di 80 milioni di euro di fatturato nell’ultimo esercizio e aver stipulato accordi di franchising o di licenza con terze parti indipendenti in cambio di diritti di licenza superiori a 22,5 milioni di euro.
I medesimi obblighi temporali riguarderanno anche le società di Paesi terzi che soddisfano il requisito sul fatturato minimo generato all’interno del territorio europeo.
Quali sono gli obblighi previsti?
Ciascuna società dovrà esercitare il “dovere di diligenza” (la due diligence) basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente, integrandolo nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi, prevenendo, attenuando e riparando gli eventuali impatti negativi.
Nel farlo dovrà valutare i fattori di rischio, ovvero fatti, situazioni o circostanze connessi alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo sui diritti umani ed ambiente, compresi quelli a livello di società e nelle attività commerciali, quelli geografici e contestuali, quelli connessi ai prodotti e ai servizi e quelli di settore.
Con impatto negativo sui diritti umani la CSDDD intende ogni impatto sulle persone causato dalla violazione di uno dei diritti umani sanciti dagli strumenti internazionali. Il diritto alla vita, il divieto di tortura, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro (tra cui un salario equo e dignitoso), sono solamente alcuni dei diritti e divieti sui diritti umani a cui la direttiva fa riferimento, elencati nella parte I dell’allegato alla direttiva.
Con impatto negativo sull’ambiente la CSDDD intende ogni impatto causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi elencati nella parte II dell’allegato alla direttiva, tra cui: l’obbligo di evitare impatti negativi sulla diversità biologica, l’obbligo di rispettare le disposizioni previste dalla Convenzione di Minamata sul mercurio e i suoi composti, il rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Rotterdam sui prodotti chimici, l’obbligo di osservanza della regolamentazione sull’esportazione e importazione di rifiuti pericolosi.
Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi, definite dalle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, da applicare per individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, ovvero:
- integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione;
- individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi;
- prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente;
- monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle misure;
- comunicazione;
- riparazione.
La normativa prevede che venga descritto l’approccio della società alla due diligence e le procedure predisposte per l’integrazione nelle politiche interne; inoltre devono essere illustrate in un codice di condotta le norme e i principi cui devono attenersi sia l’intera società e le sue filiazioni, sia i partner commerciali diretti e indiretti.
Infine, affinché la direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, le società dovranno adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi, ponendosi come obiettivo a lungo termine il conseguimento della neutralità climatica al 2050. Anche in questo caso, le aziende che predispongono già un Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici in ottemperanza alla direttiva CSRD, sono esentate dallo specifico requisito.
Con partner commerciale diretto la CSDDD intende un soggetto con il quale la società sottoposta all’obbligo ha concluso un accordo commerciale connesso alle attività, ai prodotti o ai servizi da lei offerti o al quale la società fornisce servizi rientranti nella catena di attività (sia attività a monte, relative alla produzione di beni o alla prestazione di servizi quali la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; sia attività a valle, relative alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento del prodotto della società obbligata, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società obbligata o a nome della stessa).
Con partner commerciale indiretto la CSDDD intende un soggetto che, pur non essendo diretto, svolge attività commerciali connesse alle attività, ai prodotti o ai servizi della società obbligata. Pertanto la CSDDD, pur definendo obblighi solo per le società di grandi dimensioni, avrà indirettamente un impatto anche sulle società non obbligate, tra cui le PMI, in qualità di partner di imprese a cui ricade l’obbligo per via del monitoraggio richiesto nella catena del valore.