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CAM negli appalti pubblici: cosa cambia per Stazioni Appaltanti e Imprese

CAM negli appalti pubblici: cosa cambia per Stazioni Appaltanti e Imprese
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L’obbligo dell‘applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli approvvigionamenti pubblici, sancito dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, ha innescato un’interessante evoluzione giurisprudenziale. Alcuni TAR e il Consiglio di Stato si sono espressi più volte negli ultimi mesi, delineando una situazione che impone a Stazioni Appaltanti e operatori economici una maggiore attenzione ai CAM per evitare errori e contenziosi.

Impugnazione del Bando: subito o dopo?

Sul tema dell’onere di immediata impugnazione dei bandi non conformi ai CAM, la giurisprudenza è divisa. Un primo indirizzo esclude tale obbligo, salvo clausole immediatamente escludenti o impeditive della formulazione dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27.05.2024 n. 4701; TAR Napoli, Sez. I, 15.01.2025 n.427). Un secondo orientamento, invece, propende per l’impugnazione immediata qualora la violazione dei principi di evidenza pubblica sia manifesta (cfr. TAR Roma, Sez. Seconda Ter, 04.12.2024 n. 21878).

Foto di Jakub Żerdzicki su Unsplash

Eterointegrazione dei CAM: sì o no?

Il dibattito si concentra sulla possibilità di eterointegrare la disciplina di gara tramite richiamo ai decreti CAM, Un indirizzo ammette l’eterointegrazione anche in caso di omissione (cfr. TAR Venezia, 29.01.2024 n. 150), mentre un altro la esclude, richiedendo una declinazione puntuale delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27.05.2024 n. 4701).

Criteri premianti: quanto pesano i CAM?

La giurisprudenza è chiara: i criteri premianti dei CAM non possono essere relegati a un ruolo marginale nella valutazione dell’offerta tecnica. Pur riconoscendo la discrezionalità delle stazioni appaltanti pubbliche, il peso dei criteri premianti dei CAM deve essere significativo, altrimenti si rischia di vanificare l’obiettivo di promuovere la sostenibilità negli appalti pubblici (cfr. TAR Roma, 11.11.2024 n. 19910).

Il principio del risultato non basta

Il Consiglio di Stato ha precisato che il principio di risultato (cfr. art. 1 Codice dei Contratti Pubblici) non può giustificare un richiamo generico all’applicazione dei CAM, è necessario declinarli specificamente nel bando (almeno per quel che riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali).

CAM negli appalti pubblici
Foto di Jakub Żerdzicki su Unsplash

Coniugazione del principio della fiducia

Il TAR Napoli, nella sentenza 15.01.2025 n.427, ha valorizzato il principio della fiducia (cfr. art. 2 Codice dei Contratti Pubblici), ritenendo che se un’impresa dimostra di aver compreso e applicato correttamente i CAM nella sua offerta, non potrà contestare successivamente eventuali mancanze nel bando.

Cosa fare quindi?

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di CAM, brevemente riassunta, riflette la crescente importanza attribuita alla sostenibilità negli appalti pubblici. Per “navigare “con successo in questo panorama in evoluzione, sia le stazioni appaltanti che le imprese devono dimostrare una profonda conoscenza della materia.

In particolare, l’analisi della giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato sottolinea due imperativi:

  • Trasposizione rigorosa: La documentazione di gara deve recepire in modo puntuale e specifico i contenuti obbligatori dei CAM (specifiche tecniche e clausole contrattuali).
  • Valorizzazione strategica: I criteri premianti previsti dai CAM devono essere ponderati attentamente per incentivare le offerte più virtuose.

La “partita sui CAM” si vince quindi con la conoscenza, la trasparenza e la proattività. Le stazioni appaltanti devono garantire la chiarezza dei requisiti, mentre le imprese devono anticipare le evoluzioni normative e giurisprudenziali per rimanere competitive.

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