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Direttiva CSRD: ufficiale la posticipazione di 2 anni

Direttiva CSRD: ufficiale la posticipazione di 2 anni
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  • Aprile 17, 2025
La Commissione europea ha approvato la Direttiva (UE) 2025/794 del 14 aprile 2025, cosiddetta “stop the clock”, che posticipa di due anni l’applicazione della Direttiva CSRD, relativa alla rendicontazione di sostenibilità delle imprese. La Direttiva entra subito in vigore, a far data dal 17 aprile 2025, attraverso la procedura di urgenza resasi necessaria per fornire quanto prima certezza giuridica, venuta meno a seguito della presentazione del pacchetto “Omnibus”.

Il nuovo testo

La Direttiva (UE) 2025/794 interviene sulla CSRD modificandone l’articolo 5 “Recepimento”, in cui sono specificate le date, diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Pertanto oggi l’articolo 5 prevede che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applichino:
  • nel 2025 – con riferimento agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva – per le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.
  • nel 2028 – con riferimento agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva – per le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo.
  • nel 2029 – con riferimento agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva – per le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive.
Per «grandi imprese» si intendono le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Mentre per «imprese madri di un grande gruppo» si intendono i gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, almeno due dei tre medesimi limiti numerici previsti per le grandi imprese. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per recepire la Direttiva 2025/794 all’interno del proprio ordinamento.

Gli aspetti ancora da definire

Ad oggi rimangono tuttavia non giuridicamente definite le altre proposte di modifica della Direttiva CSRD inserite nel pacchetto “Omnibus”, in particolare:
    • innalzamento della soglia di esclusione dall’ambito di applicazione della CSRD per tutte le aziende con un massimo di 1.000 dipendenti e un fatturato di 50 milioni.
    • rivisitazione e semplificazione degli standard di rendicontazione della sostenibilità (ESRS) esistenti, con l’obiettivo di ridurre il numero di dati e informative richiesti.
    • pubblicazione di uno standard proporzionato ad uso volontario, basato sull’attuale standard VSME sviluppato dall’EFRAG, per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.
    • definizione del “Value-chain cap“, che nelle intenzioni del pacchetto Omnibus dovrà essere esteso e rafforzato applicandosi direttamente all’impresa obbligata a presentare le informazioni di sostenibilità, invece di essere solo un limite applicato agli standard ESRS. La proposta prevede di renderlo effettivo per tutte le imprese con un massimo di 1.000 dipendenti, anziché solo alle PMI come avviene attualmente. Inoltre, il limite sarà definito dallo standard volontario che adotterà la Commissione con atto delegato (non più sullo standard LSME).
    • modifica dei requisiti di revisione: la revisione legale delle informazioni di sostenibilità, che rimane in essere, sarà solo di tipo “limitato” e non sarà richiesta una “garanzia ragionevole”.
    • deroga per le aziende nell’ambito di applicazione (oltre 1.000 dipendenti, ma con un fatturato inferiore a 450 milioni di euro) rendendo volontaria la rendicontazione della tassonomia e introducendo l’opzione di rendicontazione sull’allineamento parziale della tassonomia.
Per maggiori informazioni, contattaci!

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