CAM Cleaning 2021, in vigore il Decreto Correttivo con importanti novità

CAM Cleaning 2021, in vigore il Decreto Correttivo con importanti novità
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Un Decreto Correttivo entrato in vigore il 3 ottobre 2021 modifica i CAM Cleaning Professionale (DM 51 del 29 gennaio 2021). Con il Decreto Correttivo del 24 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 del 02-10-2021 si modifica il DM relativo ai CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

La promulgazione del Decreto Correttivo ai CAM si è resa necessaria a seguito di alcune difficoltà applicative che hanno fin da subito caratterizzato il DM 51 del 29 gennaio 2021 entrato in vigore il 19 giugno 2021.

Le novità

In particolare il Decreto Correttivo introduce nuove deroghe per la presenza di:

  • fosfati organici nelle cere;
  • fosfati organici;
  • sostanze classificate H 411 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
  • sostanze classificate H 410 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata nelle cere metalliche.

Uno dei contenuti particolarmente controversi dei nuovi CAM del cleaning riguardava i prodotti ausiliari per l’igiene. In particolare per gli affidamenti del servizio di pulizia sia in ambito civile che sanitario si prevedeva il divieto di utilizzo di “elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione”.

Il Decreto Correttivo – per gare bandite a partire dal 3 ottobre 2021- prevede che in ambito sanitario tale divieto venga eliminato, mentre in ambito civile è ammessa la possibilità da parte della stessa stazione appaltante di derogarlo per motivi di motivi di sicurezza che non devono essere più documentati.

Le questioni ancora aperte

Il Decreto Correttivo però non ha preso in considerazione alcuni elementi ancora da chiarire e che interessano soprattutto le imprese di pulizia. Dall’analisi dei sub-criteri premianti attraverso i quali si articola il “Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto”, alcuni di questi meriterebbero ulteriori approfondimenti per renderne chiara l’applicazione da parte delle stazioni appaltanti, in particolare:

  1. la fornitura di prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Dal confronto con le principali aziende produttrici sembra di non facile attuazione garantire nel processo produttivo della carta tissue l’assenza di processi di sbiancatura e di aggiunta di imbiancanti ottici;
  1. l’adozione di tecniche di pulizia innovative in grado di avere almeno la medesima efficacia in termini di igiene/qualità microbiologica (da dimostrare attraverso una pubblicazione scientifica) e la capacità di ridurre gli impatti ambientali (da dimostrare attraverso un LCA comparativo). La chiara applicazione di tale criterio dovrà passare dalla definizione – non per nulla scontata – del significato di “tecniche di pulizie innovative” e di “tecniche tradizionali”, ovvero del benchmark.
  1. L’erogazione del servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali. In questo caso dovrebbe essere esplicitato per quali tipologie di cantieri le stazioni appaltanti potrebbero ricorrere a tale criterio premiante: edifici o ambienti nei quali, per la collocazione dei locali, per le dimensioni ristrette, per l’eventuale presenza di ingombri non amovibili o per altre analoghe caratteristiche, l’utilizzo delle macchine può essere limitato.

Su questi ultimi aspetti sarebbe auspicabile la realizzazione di una circolare interpretativa o quantomeno di una relazione di accompagnamento (come è stato fatto per i CAM per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari).

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