Contro il greenwashing arriva la Direttiva “Green Claims”: le asserzioni ambientali dovranno essere supportate dai dati

Contro il greenwashing arriva la Direttiva “Green Claims”: le asserzioni ambientali dovranno essere supportate dai dati
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Contro il greenwashing, il 26 marzo marzo 2024 è entrata in vigore la Direttiva “Green Claims” 2024/825/UE “Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, che modifica la Direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali.

Usare il termine “biodegradabile” su un prodotto che non lo è o sul quale non sono state effettuate prove; presentare elettrodomestici come “rispettosi dell’ambiente”, “ecologici”, se non sono stati condotti studi comparativi; presentare pneumatici come “ecologici” e promuoverne le prestazioni ambientali e l’impatto sul consumo di carburante, anche se le prove forniscono risultati contrastanti; presentare le stoviglie in bambù come un’alternativa sostenibile alle materie plastiche quando in realtà ne contengono anch’esse…

Sono solo alcuni esempi di asserzioni ambientali circolanti atte a conferire un valore aggiunto al prodotto che approfitta della sensibilità ambientale del consumatore richiedendo un prezzo più alto e facendo concorrenza sleale sul mercato nei confronti delle imprese che hanno investito in sistemi di gestione, certificazioni e in percorsi di miglioramento ambientale supportati e seri.

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I contenuti della Direttiva: asserzioni non veritiere, asserzioni ingannevoli, comparative, omissive

Foto di Margot RICHARD su Unsplash

Articolo 20 – Divieto delle pratiche commerciali scorrette

In particolare sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e più in generale tutte le pratiche “idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce”: consumatori che nel caso delle asserzioni ambientali sono vulnerabili per mancanza di informazioni o scarsa conoscenza dei temi ambientali.

Articolo 21 – Azioni ingannevoli

“E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Si fa riferimento a elementi che riguardano la natura del prodotto o le caratteristiche principali (nello specifico “i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto”).

Articolo 22 – Omissioni ingannevoli

E’ ingannevole anche la pratica di omettere informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale oppure se occulta le informazioni o le presenta in modo oscuro.


Le nuove regole: come devono essere le asserzioni ambientali esplicite?

Le affermazioni ambientali esplicite secondo la Green Claim Directive devo essere basate su prove scientifiche ampiamente riconosciute utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili. E’ necessario dimostrare che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell’asserzione sono
significativi dal punto di vista del ciclo di vita (LCA); nel caso di un’asserzione sulle prestazioni ambientali, si deve tenere conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali. Qualora riguardi un prodotto finale e l’uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l’asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. A questi obblighi dovrà essere associata una verifica di terza parte per la “valutazione di conformità“.

Asserzioni ambientali: istruzioni per l’uso

Le asserzioni ambientali possono essere veicolate in maniera corretta in riferimento al Green Claims Directive attraverso opportuni schemi di certificazione o strumenti implementati da Programme Operators. In particolare, a seconda delle situazioni e delle finalità, è possibile veicolare una asserzione ambientale facendo ricorso a:

  • Schemi Ecolabel, sviluppati in accordo alla ISO 14024 parte I, che danno la possibilità – una volta ottenuta la certificazione – di usare la ecolabel sui prodotti.
  • Verifica di terza parte in merito ad asserzioni ambientali generiche secondo la ISO 14026: con la certificazione ISO 14026 Etichettatura e dichiarazioni ambientali – Principi, requisiti e linee guida per la comunicazione delle informazioni sull’impronta ambientale (footprint). La norma fornisce principi, requisiti e linee guida per le comunicazioni dell’impronta dei prodotti che hanno influenza sull’ambiente. La ISO 14026:2017 fornisce anche requisiti e linee guida per i programmi di comunicazione dell’impronta ambientale (footprint), oltre ai requisiti per le procedure di verifica.
  • Appositi Programme Operators oggi presenti sul mercato, ad esempio CARBON TRUST o CARBON FOOTPRINT IN ITALY. I Programme Operators regolamentano attraverso appositi disciplinari la natura delle evidenze da produrre per poter richiedere i marchi specifici.
  • Il ricorso al marchio EPD (environdec o EPD in Italy) per dichiarazioni climatiche o dichiarazioni ambientali di prodotto sviluppate in accordo alla ISO 14024 parte III. La norma stabilisce i principi e specifica le procedure per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di Tipo III e dei programmi corrispondenti. Essa specificatamente stabilisce l’utilizzo delle norme della serie ISO 14040 per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di Tipo III e dei programmi corrispondenti.

Per dare evidenza alle asserzioni climatiche: le norme ISO della serie 14000

Per quanto riguarda le emissioni, nello specifico, gli strumenti sono normati dagli standard internazionali ISO che si basano sulla metodologia LCA che considera l’intero Ciclo di Vita del prodotto/servizio: la 14067 per la Carbon Footprint di prodotto, la 14064-1 per la Carbon Footprint di Organizzazione, la nuova 14068.

  1. La norma ISO 14067 (2018) – Carbon Footprint di Prodotto (CFP) è uno schema che permette di comunicare in forma chiara e scientifica la quantificazione di tutte le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. La norma specifica principi, requisiti e linee guida per la quantificazione e la rendicontazione dell’impronta climatica dei prodotti.
  2. La norma ISO 14064-1 (2019) – Carbon Footprint di Organizzazione (CFO) è lo standard internazionale che fornisce le linee guida per la stima delle emissioni e rimozioni di GHG (Green House Gases) annue connesse ad un’organizzazione. Le organizzazioni si basano sulla ISO 14064, quindi, per delineare la baseline emissiva di riferimento: il punto di partenza per l’implementazione di una seria strategia climatica aziendale.
  3. La norma ISO 14068 (2023) – Carbon Neutrality, pubblicata il 30 novembre 2023, aiuta le organizzazioni di tutto il mondo a perseguire con efficienza ed efficacia il raggiungimento della neutralità climatica. Il nuovo standard ISO rappresenta, di fatto, uno strumento di certificazione a disposizione delle aziende che intendono dichiarare la propria carbon neutrality di organizzazione o di prodotto/servizio.

Direttiva Green Claims: quando entrerà in vigore?

La Direttiva “Green Claims”, non ancora giunta al termine dell’iter legislativo, fa parte di un pacchetto di 4 proposte di legge. E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo.

Il lavoro della Commissione Europea nasce per proteggere i consumatori dal greenwashing e anche per coinvolgerli nell’uso del prodotto/servizio idoneo alle aspettative previste dalla etichettatura. Nel 2021 l’UE ha svolto un’indagine insieme alle associazioni dei consumatori su 344 asserzioni ambientali dubbie riportandone risultati sconcertanti:

In oltre la metà dei casi il commerciante non aveva inserito informazioni sufficienti per valutare la veridicità dell’informazione; nel 37% dei casi erano informazioni vaghe e generiche nel 59% la verifica degli elementi a supporto delle asserzioni non era sufficientemente accessibile.

Direttiva “Green Claims”: quando sarà obbligatoria in Italia?

Ci saranno due anni di tempo da parte dei Paesi membri per sviluppare le linee attuative, ma l’indicazione chiara e forte che proviene dall’Europa è che le asserzioni ambientali relative a prodotti e servizi nelle etichette e nella pubblicità siano scientificamente basate su analisi LCA che considerano l’intero Ciclo di Vita. Sulla corretta formulazione delle asserzioni ambientali si delineerà infatti un quadro di verifiche di terza parte e di sanzioni del quale le imprese dovranno necessariamente tenere conto.

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