Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7898 dell’8 ottobre 2025, ha stabilito che l’assenza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei documenti di gara determina la nullità assoluta dell’intera procedura di affidamento. La gravità di tale omissione, considerata un vizio originario e non sanabile, invalida irrimediabilmente il contratto sottoscritto, con tutte le conseguenze giuridiche del caso.
Il caso da cui tutto è partito
A seguito dell’aggiudicazione di una procedura di affidamento pubblico soggetta all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), l’operatore economico classificatosi al secondo posto ha fatto ricorso, lamentando l’omessa inclusione dei CAM nella documentazione di gara.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che, nonostante la mancata esplicita menzione dei CAM nella documentazione di gara, la sostenibilità ambientale fosse comunque garantita dai richiami impliciti negli atti di gara e, soprattutto, dall’offerta tecnica dell’operatore economico, che compensava tale lacuna normativa. Secondo il TAR, i principi di risultato e fiducia, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, avrebbero consentito di sanare tale vizio formale garantendo comunque la legittimità dell’affidamento.
Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR
Il Consiglio di Stato ha chiarito, in modo inequivocabile, che è obbligatorio inserire almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM nella lex specialis di gara, come richiesto dall’art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Non è sufficiente che le imprese inseriscano i CAM nell’offerta tecnica, né che ci siano riferimenti generici alla sostenibilità dell’oggetto dell’affidamento nella documentazione di gara.
I principi di fiducia e di risultato, pur di rilievo, non possono surrogare il puntuale e corretto inserimento dei CAM nella disciplina di gara.
Come inserire i CAM nella lex specialis di gara?
Per prevenire contestazioni relative all’omissione o all’errata applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella documentazione di gara, le stazioni appaltanti non devono limitarsi a citare genericamente gli estremi del Decreto Ministeriale di approvazione del CAM pertinente all’oggetto dell’affidamento. È invece necessario riportare integralmente, all’interno dei documenti di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM pertinenti all’affidamento.
Oltre al loro inserimento nella documentazione di gara, l’effettiva applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) deve essere oggetto di verifica sia in fase di aggiudicazione, sia durante l’esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.









