GPP, approvati i CAM per il servizio di lavanolo

GPP, approvati i CAM per il servizio di lavanolo
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 2 del 4 Gennaio 2021) il Decreto 9 dicembre 2020 che approva i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di lavanolo.

Scarica i CAM nella sezione di Punto 3 dedicata agli aggiornamenti normativi

Ambito di applicazione dei CAM

I CAM – che entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si applicano al noleggio e ricondizionamento di tessile piano (tovaglie, lenzuola, teli per il settore sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali, detentive etc.), indumenti da lavoro, indumenti ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale, teli e camici di diverse dimensioni, materasseria, compreso dispositivi medici sterili.

Nell’elaborazione dei CAM sono stati utilizzati come riferimento anche i criteri per l’assegnazione della certificazione Nordic Swan relativa ai servizi tessili di lavanolo.

I principali impatti ambientali del servizio di lavanolo

Attraverso l’applicazione dei CAM sarà possibile contribuire alla riduzione dei consumi energetici (e delle correlate emissioni di gas climalteranti) alla riduzione dei consumi idrici e alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose correlati al servizio di lavanolo.

Specifiche tecniche (obbligatorie ai dell’art. 34 del Codice)

I prodotti tessili (eventualmente noleggiati) devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei relativi mezzi di prova richiesti, mentre i materassi (eventualmente noleggiati) devono essere caratterizzate da:

  • imbottiture in poliuretano certificate CertiPUR;
  • fodere e cerniere dotate della certificazione STANDARD 100 by OEKO TEX®.

I detergenti e altri prodotti specifici come gli ammorbidenti, smacchiatori e agenti di risciacquo devono essere in possesso del marchio Ecolabel UE (o marchio equivalente) oppure conformi ai criteri del punto D del Decreto 9 dicembre 2020 attraverso un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025.

Per l’efficienza idrica del servizio, inoltre, è previsto che i siti in cui viene realizzato il lavaggio dei prodotti tessili siano dotati di idonei sistemi di filtraggio e di riutilizzo dell’acqua.

Clausole contrattuali (obbligatorie ai sensi dell’art. 34 del Codice)

L’aggiudicatario del servizio deve sviluppare:

  • un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS.
  • un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065

Criteri Premianti (da prendere in considerazione ai sensi dell’art. 34 del Codice)

Tra i criteri premianti, vengono richiamate le seguenti certificazioni ambientali:

  • certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti;
  • certificazione dell’impronta idrica di prodotto conforme alla UNI EN ISO 14046 o equivalenti;
  • possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy”;
  • certificazione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001 o equivalenti;
  • certificazione dell’impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN ISO 14064-1

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