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Accredia chiarisce il rapporto tra opinioni di verifica e certificazioni

Accredia chiarisce il rapporto tra opinioni di verifica e certificazioni
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Una svolta significativa nel panorama delle verifiche ambientali ed energetiche arriva con la Circolare Informativa DC n. 40/2024, in cui Accredia — l’ente unico di accreditamento italiano — fornisce importanti chiarimenti sulla verifica e validazione dei claims ambientali.

Le opinioni di verifica non sono certificazioni

La circolare informativa chiarisce due aspetti fondamentali:

  • il documento di attestazione della conformità delle verifiche (o validazioni) non è un certificato, ma un’opinione di verifica (o validazione) secondo le definizioni 3.3.23 e 3.3.25 della ISO 14065:2020;
  • L’opinione di verifica non ha una validità temporale come le certificazioni. È considerata a livello internazionale come un’attività “one shot”, ovvero una fotografia istantanea di una situazione in un momento preciso. Di conseguenza, non riporta una data di scadenza.

Tuttavia, è importante sottolineare che, ad esempio per alcuni CAM, l’opinione di verifica è considerata a tutti gli effetti una evidenza di conformità, equivalente al certificato, e pertanto idonea a soddisfare i requisiti richiesti per la certificazione di un prodotto.

Foto di Scott Graham su Unsplash

La metafora della fotografia del passaporto

Nella circolare informativa Accredia propone una metafora molto efficace: l’opinione di verifica è come la fotografia del passaporto. Non conta chi ha scattato la foto o chi ne ha certificato la qualità, ma quanto è recente e pertinente rispetto allo scopo per cui viene utilizzata.

Nel contesto dei bandi di gara, ad esempio, è la stazione appaltante a definire la “vetustà massima” accettabile dei dati contenuti in un’opinione di verifica, ad esempio per dimostrare la conformità a uno specifico criterio dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). La validità dell’opinione dipende quindi dal soggetto che la utilizza, in base alle proprie esigenze e al contesto applicativo.

Un cambio di prospettiva: responsabilità e contestualizzazione

La Circolare DC n. 40/2024 introduce un cambio di paradigma: la responsabilità non è solo di chi esegue la verifica, ma soprattutto di chi la utilizza.

Questo comporta che:

  • le stazioni appaltanti debbano indicare chiaramente negli atti di gara il limite temporale massimo entro cui un’opinione di verifica è considerata accettabile;
  • le aziende debbano preoccuparsi di aggiornare periodicamente le opinioni di verifica, anche in assenza di modifiche alle caratteristiche delle forniture.

Quando aggiornare le opinioni di verifica

Alcune stazioni appaltanti hanno richiesto che le opinioni di verifica siano datate non oltre due anni dalla pubblicazione della gara, anche in assenza di modifiche alle caratteristiche del prodotto o del servizio oggetto dell’affidamento. 

Tuttavia, è importante considerare quanto previsto dalle linee guida relative alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Secondo le principali normative internazionali di riferimento (ISO 14025, EN 15804) la durata standard di una EPD è di 5 anni, a condizione che non intervengano cambiamenti significativi nei processi produttivi, nei materiali impiegati o nella catena di fornitura.

Pertanto, si suggerisce di valutare la necessità di aggiornamento delle opinioni di verifica in base allo specifico contesto dell’affidamento e alla immutabilità del prodotto/servizio. Richiedere un aggiornamento ogni 5 anni, in assenza di variazioni sostanziali, appare una prassi in linea con gli standard internazionali.

In conclusione

Non conta chi ha “scattato la foto”, ma quanto è attuale e utile per l’obiettivo che si intende perseguire. Questo principio è fondamentale per assicurare l’efficacia delle opinioni di verifica relative alla sostenibilità di prodotti, servizi e lavori offerti alla pubblica amministrazione, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

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