Certificazione Ecolabel UE: nuovi criteri cosmesi e cura degli animali

Certificazione Ecolabel UE: nuovi criteri cosmesi e cura degli animali
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La Commissione Europea adotta i nuovi criteri per l’assegnazione della certificazione Ecolabel UE, noto marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea, a due categorie di prodotto: cosmesi e prodotti per la cura degli animali.

La Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione Europea è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 26 ottobre 2021: da questa data si possono inviare domande di certificazione sulla base dei nuovi criteri.

Il nuovo campo di applicazione

La novità principale della Decisione riguarda l’allargamento del campo di applicazione: mentre i requisiti della decisione del 2014 (Decisione 2014/893/UE) si applicavano esclusivamente ai cosmetici da risciacquare (rinse-off) – come ad esempio shampoo e bagnoschiuma – il campo di applicazione è stato ora esteso a tutti i prodotti cosmetici coperti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 della Commissione – ad esempio anche crema corpo e protezione solare.

Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» comprende qualsiasi sostanza o miscela che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» include prodotti da risciacquo e non da risciacquo per uso sia privato che professionale (Fonte: Decisione 2021/1870)

Inoltre è ora possibile ottenere la certificazione Ecolabel UE anche i prodotti per la cura degli animali. Le due categorie di prodotti sono trattate in due separati allegati alla Decisione 2021/1870.

Il gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» comprende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa in contatto con il pelo degli animali per pulirlo o per migliorarne le condizioni, come gli shampoo e i balsami per animali.
I prodotti per la cura degli animali non comprendono i prodotti commercializzati specificamente per uso disinfettante o antibatterico.
Tale gruppo di prodotti comprende i prodotti da risciacquo per uso sia privato che professionale (Fonte: Decisione 2021/1870)

La validità dei nuovi criteri

I nuovi criteri per l’assegnazione della certificazione Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.

I prodotti certificati con la precedente decisione (2014/893/UE) beneficeranno di un periodo di transizione: la produzione potrà infatti proseguire fino al prossimo 21 ottobre 2022 (dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione 2021/1870), più ulteriori 6 mesi per l’esaurimento delle scorte in magazzino (in questo periodo non è ammessa la produzione, ma solo la distribuzione).

Una valutazione intermedia per valutare l’adeguatezza e la validità di tali criteri sarà svolta a 3 anni dall’adozione dei nuovi criteri (nel 2024, n.d.r.): in considerazione dello sviluppo legislativo e tecnologico.

Quali sono le principali modifiche ai criteri del 2014?

Entrando nel dettaglio delle modifiche ai singoli criteri, il criterio 1 “Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD) dei prodotti cosmetici da risciacquo” ed il criterio 2 “Biodegradabilità dei prodotti cosmetici da risciacquo” mostrano soglie più severe rispetto ai criteri precedentemente in vigore per tutte le categorie di prodotti. È stato poi aggiunto un criterio specifico per i prodotti leave-on: il criterio 3 “Tossicità acquatica e biodegradabilità dei prodotti non da risciacquo”.

Nel criterio 4 “Sostanze escluse e soggette a restrizione”, il livello di impegno è stato aumentato sotto molti aspetti: il divieto totale di utilizzo per le sostanze estremamente preoccupanti e cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, un maggior numero di sostanze escluse, la restrizione su 82 allergeni, obbligo per conservanti e coloranti nei prodotti a contatto con la bocca di essere approvati come additivi alimentari. Inoltre, sono stati fissati requisiti speciali per i filtri UV, le fragranze non possono essere utilizzate in prodotti destinati ai bambini o commercializzati come “delicati/sensibili” e conservanti e coloranti classificati come sensibilizzanti sono vietati indipendentemente dalla concentrazione.

In relazione al criterio 5 “Imballaggi”, le soglie sono state rese più severe sulla base dei dati delle licenze esistenti. Il criterio è stato rivisto per includere nuovi requisiti in linea con la certificazione Nordic Swan Ecolabel e sono state incluse nuove restrizioni. In particolare non è più possibile certificare Ecolabel UE un prodotto per la cura degli animali o per un prodotto cosmetico da risciacquo (eccetto il dentifricio) in un confezionamento inferiore a 150 ml.

Nel criterio 6 “Provenienza sostenibile dell’olio di palma, dell’olio di palmisti e dei relativi derivati” è stato escluso il sistema Book and Claim dai metodi di verifica accettati. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, il sistema Mass Balance non sarà accettato per l’olio di palma e l’olio di palmisti. Questo requisito garantisce, tra gli altri aspetti, l’uso responsabile dell’energia e delle risorse naturali e il mantenimento della biodiversità.

Infine in riferimento al criterio 7 “Idoneità all’uso”, la capacità del prodotto di soddisfare la sua funzione primaria (ad esempio pulizia, condizionamento) e le eventuali funzioni secondarie dichiarate (ad esempio antiforfora, protezione del colore, delicato) deve essere dimostrata con prove di laboratorio oppure prove presso i consumatori. I test sui consumatori saranno tuttavia accettati solo nel caso in cui non sia disponibile una prova di laboratorio standardizzata riconosciuta (ad esempio, la raccomandazione 2006/647 della Commissione per i prodotti di protezione solare).

Certificazione Ecolabel UE VS greenwashing

Con i criteri per i prodotti cosmetici così rafforzati e ampliati, l’Ecolabel UE sta affrontando attivamente il fenomeno del greenwashing fornendo ai consumatori ed ai produttori un insieme di principi che garantiscono la sostenibilità. Attualmente i consumatori sono infatti sempre più spesso alla ricerca di scelte sostenibili: tre prodotti su quattro per la cura della persona venduti in Europa riportano un claim o un’etichetta ambientale. Tuttavia, molte di queste indicazioni sono infondate o fuorvianti e non basate su dati dimostrabili/quantificabili.

Per approfondire i singoli criteri, il testo integrale della decisione è disponibile a questo link.

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