I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rimangono obbligatori nel nuovo Codice dei Contratti

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rimangono obbligatori nel nuovo Codice dei Contratti
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I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rimangono obbligatori nel nuovo Codice dei Contratti entrato in vigore a luglio 2023. La disciplina degli appalti pubblici ha subìto un’importante revisione dopo l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNNR è stato approvato dal Governo Italiano ad aprile 2021 per accedere al programma di finanziamento NEXT Generation EU, disposto dal Consiglio Europeo per contrastare gli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. La “messa a terra” di questi finanziamenti comunitari avviene necessariamente attraverso procedure di evidenza pubblica e per tale ragione si è resa necessaria una profonda riforma della disciplina sui contratti pubblici, che ha portato all’entrata in vigore di un nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) con l’obiettivo di giungere a procedure di aggiudicazione strutturate ma con tempi contingentati e in linea con il cronoprogramma del PNRR. Il Green Public Procurement rimane obbligatorio, come già stabilito per la prima volta nel 2016.

Nel nuovo Codice dei Contratti i CAM sono obbligatori per contratti sottosoglia?

La risposta è si. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono obbligatori per tutti gli affidamenti che rientrano nel loro ambito di applicazione, indipendentemente dall’importo, quindi anche per affidamenti sottosoglia o diretti.

Il nuovo Codice dei Contratti è composto da 229 articoli e 36 allegati, che, sostituendo in buona parte le precedenti norme attuative del D.Lgs. 50/2016, ne formano parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda i criteri di sostenibilità energetica e ambientale il riferimento, in piena analogia con l’art. 34 del precedente Codice l’art. 57 (comma 2) ribadisce l’obbligo di applicazione – negli affidamenti pubblici di servizi, forniture e lavori – di almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Emerge però come elemento di novità il fatto che le stazioni appaltanti negli affidamenti normati dai CAM debbano considerare l’effetto economico che tali criteri possono avere nella determinazione dell’importo a base di gara.

Inoltre il nuovo Codice dei Contratti ammette che nell’iter di aggiornamento dei CAM in vigore e in quello di definizione di nuovi CAM si debba prevedere un’applicazione differenziata dei contenuti obbligatori in base al valore dell’appalto o della concessione.

Infine, il citato comma 2 dell’art. 57 è contenuto nel Libro II del nuovo Codice, “Dell’appalto”, nella Parte II dedicata agli istituti e alle clausole comuni, che hanno quindi natura trasversale rispetto a ogni tipo di appalto, e si riferisce espressamente non solo agli appalti ma anche alle concessioni, disciplinate nel Libro V del medesimo Codice.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, quindi, continua a prevedere l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, quanto meno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM.

Inoltre, il nuovo Codice, in continuità con quanto disposto dal D.lgs. n.50/2016:

  • prevede la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di imporre una determinata certificazione (come ad es. l’Ecolabel UE) come elemento di conformità esclusiva dei criteri ambientali inseriti in gara (all’allegato II.5 – Parte II – Lettera B);
  • dà diritto ad una azienda in possesso di determinate certificazioni anche ambientali e sociali di vedersi ridotta la garanzia per la partecipazione alla procedura (all’art. 106 e all’allegato II.13);
  • richiama il tema dei costi del ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro, prevedendo che le stazioni appaltanti, quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo di vita, possono richiedere i dati connessi al consumo di energia o di altre risorse, i costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti e i costi imputati a esternalità ambientali, che possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici (all’allegato II.8).

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